Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione all’esecuzione – Atto di precetto – Ordinanza di assegnazione – Pignoramento presso terzi


Ferma l’operatività del solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, deve tuttavia evidenziarsi come la dedotta non corrispondenza tra somma precettata e somma congruamente interpretabile come oggetto di assegnazione costituisca una doglianza incentrata su vizi propri del precetto e riferita, quindi, alla contestazione del quantum in ragione dell’esatta (o comunque diversa) interpretazione del titolo esecutivo giudiziale azionato, qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione, la cui esperibilità, una volta intervenuta l’assegnazione in favore del creditore procedente, non può più dirsi possibile.

Invero, valenza decisiva, nel senso di escludere l’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, riveste la natura dell’ordinanza di assegnazione di crediti quale atto finale e conclusivo dell’espropriazione forzata presso terzi. Ciò in quanto “la tutela cognitoria data dall’opposizione all’esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell’espropriazione forzata di crediti, avviene con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell’opposizione all’esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell’opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 28/02/2006, n. 4507; in senso conforme, ex plurimis, Cass. 24/02/2011, n. 4505; Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass., 5/04/2001, n. 5077).

Una volta che il provvedimento conclusivo del processo di esecuzione sia stato adottato dal Giudice, al debitore che non si sia avvalso fin lì dello specifico mezzo dell’opposizione all’esecuzione, ordinato alla tutela cognitoria del diritto a non subire l’espropriazione in assenza di un diritto del creditore di promuoverla, non si può riconoscere il potere di utilizzare il diverso mezzo di tutela costituito dall’opposizione agli atti esecutivi, che è rimedio volto ad elidere effetti derivanti non dall’esercizio dell’azione esecutiva in assenza dei suoi presupposti, ma da vizi degli atti di parte e dei provvedimenti del Giudice posti in essere sul presupposto del diritto a procedere ad esecuzione forzata affermato dalla parte istante (cfr. Cass. 11 febbraio 1999 n. 1150; Cass. n. 5077/2001 cit.).

Tribunale di Modena, Sez. III Civile, Ordinanza del 20/04/2022


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