Codatorialità – Rapporto di lavoro – Gruppo imprese – Utilizzo contemporaneo di prestazione lavorativa – Responsabilità del datore lavoro


 

La codatorialità di un rapporto di lavoro si verifica ove la singola prestazione lavorativa di uno o più dipendenti venga resa in favore di una, di alcune o di tutte le società appartenenti al gruppo, risultando imputabile a più soggetti.

Il semplice collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, tuttavia, non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoroTale situazione è stata ravvisata allorquando l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti, riveli l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori  (CC Lav. 3.12.19 n. 31519).

Di tali indici, da accertare nello specifico, il vero elemento discriminante–necessario a configurare una situazione di codatorialità in cui la posizione del datore di lavoro è condivisa da più entità giuridicamente distinte – è invero l’utilizzazione promiscua del personale da parte di diverse società del medesimo gruppo.

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, sentenza n. 24 del 16/02/2021


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