Cessione del credito – Cedente – Cessionario – Mandato – Mandatario


La cessione del credito attua il proprio scopo di garanzia con il trasferimento, pro soluto o pro solvendo, del credito e lo realizza fin quando il debito del cedente nei confronti del cessionario è estinto dalla riscossione del credito da parte del cessionario. Dispiega perciò la sua efficacia tipica sino alla soddisfazione del credito del cessionario. Nel mandato, invece, la garanzia si esplica de facto quando il mandatario, pur agendo in sostituzione del mandante, consegue la disponibilità del pagamento nel suo precipuo interesse.

In entrambi i casi (riscossione del cessionario nel proprio nome e nel proprio interesse o del mandatario, in nome altrui e nell’interesse proprio) il contratto dà corpo ad una garanzia personale (atipica). Nell’ipotesi della cessione, questa ben può tradursi nell’accreditamento sul conto del cedente, esposto al momento della riscossione del credito ceduto, degli importi che la banca cessionaria ha conseguito quale titolare credito, sino a concorso della passività ivi maturata. La consegna non solo non attribuisce causa solutoria al versamento, ma non smentisce né confligge con l’effetto traslativo tipico della cessione (CC I 3.2.2010 n. 2517).

Tribunale di Modena, Ordinanza ex art. 702 ter del 12/01/2021

 


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